Art. 5.
   Il presente decreto non si applica alle opere in corso ed a quelle
per  le quali, al momento della sua entrata in vigore, sia gia' stato
redatto il progetto definitivo.
   Per  i  progetti preliminari gia' approvati, le varianti richieste
in  applicazione  del  decreto saranno introdotte in corso di stesura
del  progetto  definitivo,  senza  l'obbligo  di rivedere il progetto
preliminare.  I  quadri  economici  ed  i  piani  finanziari  saranno
adeguati  agli  incrementi di spesa al momento della approvazione del
progetto definitivo.