IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e della competitivita' Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto; Considerato che la direttiva 2000/14/CE entrera' in vigore il 3 gennaio 2002; Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di organismi di certificazione nazionali; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 26 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE; Vista l'istanza presentata dall'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno - via Cuorgne' n. 21 - 10156 Torino, acquisita agli atti dell'Ispettorato tecnico dell'industria in data 13 novembre 2001 protocollo n. 782415; Vista l'istruttoria effettuata dalla Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria; Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo consorzio DNV - Modulo Uno - via Cuorgne' n. 21 - 10156 Torino, soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE; Considerato che l'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno - via Cuorgne' n. 21 - 10156 Torino, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE; Decreta: Art. 1. L'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno, con sede legale in Torino - via Cuorgne' n. 21, e' autorizzato, in conformita' all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, in via provvisoria, ad emettere certificazione CE di conformita' in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti: Allegato VI - controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici; Allegato VII - verifica dell'esemplare unico; Allegato VIII - garanzia qualita' totale.