Art. 2.
  1. La  certificazione  CE  di  cui  al precedente art. 1 deve essre
svolta  secondo  le  forme,  modalita'  e  procedure  previste  dalla
direttiva  n.  2000/14/CE  e  nel pieno rispetto e mantenimento della
struttura dell'orga-nismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del
personale   e   risorse  strumentali  cosi'  come  individuate  nella
documentazione presentata all'Ispettorato tecnico dell'industria.
  2. Con   periodicita'  trimestrale,  copia  integrale  su  supporto
magnetico  delle  certificazioni  rilasciate  e' inviata al Ministero
delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria.
  3. Entro  il  31 dicembre  di ogni anno di validita' della presente
autorizzazione   l'organismo   invia  al  Ministero  delle  attivita'
produttive  - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita'
-   Ispettorato   tecnico   dell'industria  evidenza  documentale  di
partecipazione   ad   attivita'  di  studio  e  coordinamento,  anche
internazionali,  nel  campo della materia oggetto dell'autorizzazione
nonche' relazione sull'attivita' svolta.