Art. 2. 1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essre svolta secondo le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva n. 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'orga-nismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali cosi' come individuate nella documentazione presentata all'Ispettorato tecnico dell'industria. 2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate e' inviata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria. 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validita' della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria evidenza documentale di partecipazione ad attivita' di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonche' relazione sull'attivita' svolta.