Art. 3. 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Durante il periodo di validita' il Ministero attivita' produttive - direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato tecnico dell'industria si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attivita'. 3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione. 4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo di non inferiore a 10 anni. 5. L'organismo autorizzato in via provvisoria richiedera' la conferma dell'autorizzazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'atto di recepimento della citata direttiva 2000/14/CE.