Art. 3.
  1. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  decorre  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Durante   il   periodo   di  validita'  il  Ministero  attivita'
produttive  - direzione generale sviluppo produttivo e competitivita'
-   ispettorato  tecnico  dell'industria  si  riserva  di  effettuare
verifiche  e  controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine
di  accertare  la  permanenza  dei  requisiti  di  base e il regolare
svolgimento dell'attivita'.
  3. Ove  nel  corso  dell'attivita',  anche  a  seguito dei previsti
controlli   venga  accertato  il  non  mantenimento  delle  capacita'
tecniche,  professionali  e  strumentali  o la mancata osservanza dei
criteri  minimi  di  cui  all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE,
anche  per  sopravvenute  variazioni  agli stessi non preventivamente
concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.
  4. Tutti  gli  atti  relativi  all'attivita' di certificazione, ivi
compresi  rapporti  di  prova  e  relazioni  tecniche,  devono essere
conservati per un periodo di non inferiore a 10 anni.
  5. L'organismo   autorizzato  in  via  provvisoria  richiedera'  la
conferma  dell'autorizzazione  entro  sessanta giorni dall'entrata in
vigore dell'atto di recepimento della citata direttiva 2000/14/CE.