Art. 4.
  Gli    oneri    relativi    al    rilascio   ed   al   mantenimento
dell'autorizzazione  di  cui  al  precedente  art.  1, nonche' quelli
relativi  alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico
dell'organismo  e  saranno  determinati  ai  sensi dell'art. 47 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 dicembre 2001
                                      Il direttore generale: Visconti