Art. 4. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonche' quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2001 Il direttore generale: Visconti