Art. 2. 1. Possono partecipare alla selezione i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie: a) professori universitari di ruolo; b) dirigenti di ricerca o primi ricercatori degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, nonche' dell'ENEA e dell'ASI; c) personalita' in possesso di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno decennale, in una struttura di ricerca pubblica o privata.