Art. 2.
  1. Possono  partecipare  alla  selezione i soggetti appartenenti ad
una delle seguenti categorie:
    a) professori universitari di ruolo;
    b) dirigenti  di  ricerca o primi ricercatori degli enti pubblici
di  ricerca  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri   30 dicembre   1993,  n.  593,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, nonche' dell'ENEA e dell'ASI;
    c) personalita'    in    possesso   di   documentata   esperienza
tecnico-scientifica,  almeno  decennale,  in una struttura di ricerca
pubblica o privata.