Art. 3.
  1. La  selezione  e'  effettuata sulla base di apposita valutazione
atta ad accertare:
    a) la competenza tecnico-scientifica del richiedente, relativa ad
uno  o piu' dei settori scientifico-disciplinari (di cui all'allegato
A  del  decreto  ministeriale 4 ottobre 2000 reperibile sul sito Web:
www.miur.it,   alla   voce  "universita/offerta  formativa"),  e  con
riferimento ai comparti produttivi (di cui alla classificazione ISTAT
'91   riportata   al   sito   Web:  www.istat.it/metadati/index.html)
nell'ambito dei quali si esplica la predetta competenza;
    b) l'esperienza   di   gestione,   nel   settore   della  ricerca
industriale, di programmi e/o di organismi di elevata complessita'.