Art. 3. 1. La selezione e' effettuata sulla base di apposita valutazione atta ad accertare: a) la competenza tecnico-scientifica del richiedente, relativa ad uno o piu' dei settori scientifico-disciplinari (di cui all'allegato A del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 reperibile sul sito Web: www.miur.it, alla voce "universita/offerta formativa"), e con riferimento ai comparti produttivi (di cui alla classificazione ISTAT '91 riportata al sito Web: www.istat.it/metadati/index.html) nell'ambito dei quali si esplica la predetta competenza; b) l'esperienza di gestione, nel settore della ricerca industriale, di programmi e/o di organismi di elevata complessita'.