Art. 5. 1. Sono automaticamente inseriti nell'albo, e comunque previa presentazione della documentazione di cui al precedente art. 4: coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto, facciano gia' parte dell'albo degli esperti di cui al punto A.5 della deliberazione del MURST del 29 aprile 1994; coloro che, nelle more del relativo inserimento nell'albo, siano stati incaricati di svolgere attivita' di valutazione tecnico-scientifica nell'ambito di progetti e/o programmi presentati ai sensi del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, e/o nell'ambito delle attivita' di programmazione negoziata di cui alla legge n. 488/1992 attribuite alla competenza del MIUR; coloro che abbiano fatto parte in qualita' di componenti, effettivi o supplenti, del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, o del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6 della legge n. 104/1995. 2. I componenti, effettivi e supplenti, del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, non possono partecipare alla selezione di cui al presente decreto.