Art. 5.
  1. Sono  automaticamente  inseriti  nell'albo,  e  comunque  previa
presentazione della documentazione di cui al precedente art. 4:
    coloro  che  alla  data  di  pubblicazione  del presente decreto,
facciano gia' parte dell'albo degli esperti di cui al punto A.5 della
deliberazione del MURST del 29 aprile 1994;
    coloro  che, nelle more del relativo inserimento nell'albo, siano
stati    incaricati    di    svolgere    attivita'   di   valutazione
tecnico-scientifica  nell'ambito di progetti e/o programmi presentati
ai  sensi  del  decreto  ministeriale  n. 954 dell'8 agosto 1997, del
decreto  ministeriale  n.  629  del  23 ottobre 1997, e/o nell'ambito
delle  attivita'  di  programmazione  negoziata  di cui alla legge n.
488/1992 attribuite alla competenza del MIUR;
    coloro  che  abbiano  fatto  parte  in  qualita'  di  componenti,
effettivi  o  supplenti,  del  Comitato  tecnico  scientifico  di cui
all'art.  7  della  legge  17 febbraio  1982,  n.  46, o del Comitato
tecnico scientifico di cui all'art. 6 della legge n. 104/1995.
  2. I  componenti,  effettivi  e  supplenti,  del  Comitato  di  cui
all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, non possono
partecipare alla selezione di cui al presente decreto.