Art. 6.
  1. Le   domande  di  cui  al  precedente  art.  4  potranno  essere
presentate  anche  successivamente  alla scadenza del termine fissato
nel  presente  decreto: le stesse saranno esaminate dalla Commissione
con  cadenza  trimestrale.  Con  specifico provvedimento il Ministero
provvede al conseguente aggiornamento dell'albo.