ART. 2.
   Sono  sottoposte  a  misure  temporanee  di  salvaguardia  di  cui
all'art.  17, comma 6 bis, della L. 183/89, le aree classificate come
fascia  fluviale  A  e B e delimitate da apposito segno grafico nelle
Tavole in scala 1:25.000 del Progetto di Variante PSFF, limitatamente
alle prescrizioni contenute negli articoli 6, comma 2, lett. a) e b);
7,  comma  2; 9, commi 3 e 4; 15; 16, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, di cui
alle  Norme  di  attuazione del PSFF, nonche' le modifiche introdotte
alle  prescrizioni  degli  articoli 9, comma 4, e 16, commi 1 e 2 dal
Progetto  di  Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato con
propria  deliberazione  n. 1/99, per quanto attiene le modifiche alle
perimetrazioni assunte con la presente deliberazione.