ART. 3. Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al richiamato art. 17, comma 6 bis, della L. 183/89, dalla data in cui i Comuni interessati ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, nonche' copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art. 2. Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati (o per i quali sia gia' stata presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano gia' stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il Comune ha facolta' di notificare la condizione di pericolosita' rilevata.