ART. 3.
   Fermi  i  poteri  del  Ministro  dei  Lavori  Pubblici  di  cui al
richiamato art. 17, comma 6 bis, della L. 183/89, dalla data in cui i
Comuni  interessati  ricevono  comunicazione  dell'avvenuta  adozione
della  presente  deliberazione, nonche' copia degli atti relativi, le
amministrazioni   e   gli   enti   pubblici  non  possono  rilasciare
concessioni,  autorizzazioni  e  nullaosta  relativi  ad attivita' di
trasformazione  ed  uso  del territorio che siano in contrasto con le
prescrizioni di cui al precedente art. 2.
   Sono  fatti  salvi  gli interventi gia' autorizzati (o per i quali
sia  gia'  stata  presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi
dell'art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi'
come  convertito  in  legge  4  dicembre  1993,  n.  493 e successive
modifiche),  sempre  che  i lavori relativi siano gia' stati iniziati
alla  data  della  comunicazione  di  cui  al  precedente capoverso e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Al  titolare della concessione il Comune ha facolta' di notificare la
condizione di pericolosita' rilevata.