ART. 2.
   Ove  le  Regioni, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n.  152  e  successive  disposizioni  correttive e integrative, prima
dell'approvazione  finale  del  PsE,  abbiano  a  modificare  le aree
sensibili  designate  all'art.  18,  comma 2, del citato decreto o le
porzioni   dei   bacini   ad   esse   drenanti,   che  contribuiscono
all'inquinamento  di  tali  aree,  e  le  zone  vulnerabili designate
all'Allegato  7,  parte  AIII, dello stesso decreto, costituenti aree
d'intervento di Piano, dette ridefinizioni saranno recepite dal PsE a
integrazione  o  sostituzione delle attuali. A tale scopo, le Regioni
dovranno comunicare all'Autorita' di bacino , prima dell'approvazione
delle   modifiche,   le  nuove  delimitazioni,  accompagnate  da  una
relazione  illustrativa,  per  la  valutazione  di  compatibilita'  e
coerenza   con  le  disposizioni  di  Piano.  L'Autorita'  di  bacino
esprimera'  parere  vincolante entro 30 giorni dalla comunicazione e,
successivamente, le Regioni provvederanno all'approvazione.