ART. 2. Ove le Regioni, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive disposizioni correttive e integrative, prima dell'approvazione finale del PsE, abbiano a modificare le aree sensibili designate all'art. 18, comma 2, del citato decreto o le porzioni dei bacini ad esse drenanti, che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, e le zone vulnerabili designate all'Allegato 7, parte AIII, dello stesso decreto, costituenti aree d'intervento di Piano, dette ridefinizioni saranno recepite dal PsE a integrazione o sostituzione delle attuali. A tale scopo, le Regioni dovranno comunicare all'Autorita' di bacino , prima dell'approvazione delle modifiche, le nuove delimitazioni, accompagnate da una relazione illustrativa, per la valutazione di compatibilita' e coerenza con le disposizioni di Piano. L'Autorita' di bacino esprimera' parere vincolante entro 30 giorni dalla comunicazione e, successivamente, le Regioni provvederanno all'approvazione.