Art. 3 
 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare nei territori annessi
lo Statuto e le altre leggi del Regno, e ad emanare  le  disposizioni
necessarie per  coordinarle  con  la  legislazione  vigente  in  quei
territori, ed in particolare con  le  loro  autonomie  provinciali  e
comunali. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 19 dicembre 1920. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                  Giolitti - Sforza - Rossi - Fera - 
                                  Facta - Meda - Bonomi - Sechi - 
                                  Croce - Peano - Micheli - Alessio - 
                                  Labriola - Pasqualino Vassallo 
                                  - Raineri. 
 
  Visto, il guardasigilli: Fera.