Art. 3 Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno, e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione vigente in quei territori, ed in particolare con le loro autonomie provinciali e comunali. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 dicembre 1920. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Sforza - Rossi - Fera - Facta - Meda - Bonomi - Sechi - Croce - Peano - Micheli - Alessio - Labriola - Pasqualino Vassallo - Raineri. Visto, il guardasigilli: Fera.