Art. 5 Il Consiglio e' cosi' costituito: 1° il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, presidente; 2° un delegato del Consiglio degli ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia; 3° un delegato del Consiglio del lavoro; un delegato del Consiglio dell'agricoltura; un delegato del Consiglio dell'industria; un delegato del Consiglio del commercio: 4° i capi dei servizi del lavoro, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio; 5° cinque cavalieri dell'ordine scelti dal ministro del lavoro e della previdenza sociale. I consiglieri indicati ai nn. 3 e 5 durano in carica tre anni o non possono essere confermati nell'ufficio, se non dopo trascorso un triennio. Le funzioni di segretario dell'ordine e del Consiglio sono esercitate dal capo del Segretariato generale del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. E' riservato al segretario l'incarico di fare, d'ordine del ministro, l'istruttoria delle proposte da presentare al Consiglio; egli risponde anche della conservazione dell'archivio dell'Ordine.