Art. 5 
 
 
  Il Consiglio e' cosi' costituito: 
 
    1° il sottosegretario di Stato per  il  lavoro  e  la  previdenza
sociale, presidente; 
 
    2° un delegato del Consiglio degli  ordini  dei  Ss.  Maurizio  e
Lazzaro e della Corona d'Italia; 
 
    3°  un  delegato  del  Consiglio  del  lavoro;  un  delegato  del
Consiglio dell'agricoltura; un delegato del Consiglio dell'industria;
un delegato del Consiglio del commercio: 
 
    4°   i   capi   dei   servizi   del   lavoro,   dell'agricoltura,
dell'industria e del commercio; 
 
    5° cinque cavalieri dell'ordine scelti dal ministro del lavoro  e
della previdenza sociale. 
 
  I consiglieri indicati ai nn. 3 e 5 durano in carica tre anni o non
possono essere confermati nell'ufficio,  se  non  dopo  trascorso  un
triennio. 
 
  Le  funzioni  di  segretario  dell'ordine  e  del  Consiglio   sono
esercitate dal capo del Segretariato generale del  Ministero  per  il
lavoro e la previdenza sociale. 
 
  E'  riservato  al  segretario  l'incarico  di  fare,  d'ordine  del
ministro, l'istruttoria delle proposte da  presentare  al  Consiglio;
egli risponde anche della conservazione dell'archivio dell'Ordine.