Art. 2. 
 
 
  Sara'  elevato  da  L.  500  a  L.  1000   l'onorario   annuo   che
l'Amministrazione del  Fondo  per  il  culto  corrisponde,  nei  casi
previsti dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454 e del Regio
decreto-legge 11 settembre 1919, n.  1764,  agli  economi  spirituali
civilmente riconosciuti durante la vacanza delle  parrocchie,  aventi
un reddito beneficiario inferiore alle lire 900 fissate dalla legge 4
giugno 1899, n. 191.