Art. 2. Sara' elevato da L. 500 a L. 1000 l'onorario annuo che l'Amministrazione del Fondo per il culto corrisponde, nei casi previsti dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454 e del Regio decreto-legge 11 settembre 1919, n. 1764, agli economi spirituali civilmente riconosciuti durante la vacanza delle parrocchie, aventi un reddito beneficiario inferiore alle lire 900 fissate dalla legge 4 giugno 1899, n. 191.