Art. 3. Sara' concesso dall'Amministrazione del Fondo per il culto un assegno supplementare alle seguenti categorie del Clero fino a portarne la congrua, compresi prodotti casuali, alla misura rispettivamente indicata: 1. Vicari e cappellani curati, riconosciuti ed esercitanti completo ministero parrocchiale, con autonomia e indipendenza, L. 1500. 2. Canonici delle Cattedrali e palatini: c) investiti di particolare ufficio e dignita', L. 3000. d) canonici semplici, L. 2500. e) canonici minori, (mansionari, beneficiari, ecc.), L. 1500. 3. Vescovi ed arcivescovi, L. 12.000.