Art. 3. 
 
 
  Sara' concesso dall'Amministrazione  del  Fondo  per  il  culto  un
assegno supplementare  alle  seguenti  categorie  del  Clero  fino  a
portarne  la  congrua,  compresi  prodotti   casuali,   alla   misura
rispettivamente indicata: 
 
    1.  Vicari  e  cappellani  curati,  riconosciuti  ed  esercitanti
completo ministero parrocchiale, con  autonomia  e  indipendenza,  L.
1500. 
 
    2. Canonici delle Cattedrali e palatini: 
 
      c) investiti di particolare ufficio e dignita', L. 3000. 
 
      d) canonici semplici, L. 2500. 
 
      e) canonici minori, (mansionari, beneficiari, ecc.), L. 1500. 
 
    3. Vescovi ed arcivescovi, L. 12.000.