Art. 4. 
 
 
  Con decreto Reale saranno stabilite le norme per  la  esecuzione  e
applicazione dei provvedimenti disposti con gli articoli precedenti. 
 
  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  sara'   provveduto   alle
occorrenti  variazioni  nei  bilanci  del  Ministero  del  tesoro   e
dell'Amministrazione del Fondo per il culto.