Art. 2. 
 
 
  Le ragionerie delle Amministrazioni centrali compileranno gli stati
di previsione dell'entrata e della spesa, da trasmettersi al Ministro
delle finanze, ed eseguiranno qualunque altro incarico  venisse  loro
affidato dai rispettivi Ministri. 
 
  I provvedimenti di qualsiasi natura, dai quali derivino  variazioni
nelle entrate e nelle spese,  debbono  essere  inviati  al  Ministero
delle finanze, poi tramite delle ragionerie centrali.