Art. 2. Le ragionerie delle Amministrazioni centrali compileranno gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, da trasmettersi al Ministro delle finanze, ed eseguiranno qualunque altro incarico venisse loro affidato dai rispettivi Ministri. I provvedimenti di qualsiasi natura, dai quali derivino variazioni nelle entrate e nelle spese, debbono essere inviati al Ministero delle finanze, poi tramite delle ragionerie centrali.