Art. 3. 
 
 
  Il personale dei ruoli centrali di ragioneria che trovasi  addetto,
con qualsiasi incarico o attribuzione,  ad  uffici  estranei,  dovra'
prendere servizio presso la rispettiva ragioneria entro un mese dalla
entrata in vigore del presente decreto. 
 
  Potranno eccezionalmente essere mantenuti nelle  attuali  funzioni,
previo consenso del  Ministro  delle  finanze,  e  nei  limiti  dello
stretto necessario, gli impiegati di  ragioneria  addetti  ad  uffici
transitori dipendenti dalla guerra.