Art. 4. 
 
 
  Il Ministro delle finanze,  ogni  volta  che  lo  creda  opportuno,
convochera' il Consiglio dei ragionieri, di cui all'articolo 193  del
regolamento sull' amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale  dello  Stato,  affinche'  prenda  in  esame  la  situazione
generale  dell'andamento  delle  spese  di  bilancio  o   avvisi   ai
provvedimenti che si rendesse necessario di adottare  allo  scopo  di
evitare eccedenze d'impegni.