Art. 4. Il Ministro delle finanze, ogni volta che lo creda opportuno, convochera' il Consiglio dei ragionieri, di cui all'articolo 193 del regolamento sull' amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, affinche' prenda in esame la situazione generale dell'andamento delle spese di bilancio o avvisi ai provvedimenti che si rendesse necessario di adottare allo scopo di evitare eccedenze d'impegni.