Art. 5. 
 
 
  Nulla e' innovato per quanto concerne i rapporti fra le  ragionerie
centrali e  gli  uffici  di  ragioneria  provinciali  della  medesima
Amministrazione. 
 
  Rimangono inoltre in  vigore  tutte  le  disposizioni  relative  al
funzionamento delle ragionerie  delle  Amministrazioni  centrali  non
contrarie al presento decreto.