Art. 6. Il personale contemplato dal presente decreto potra' ricevere compensi o indennita', per qualsiasi titolo, esclusivamente a carico del bilancio del Ministero delle finanze. Il personale medesimo non potra' far parte di alcun Consiglio, Comitato o Commissione di carattere permanente o temporaneo, se non debitamente autorizzato, di volta in volta, dal Ministro delle finanze.