Art. 6. 
 
 
  Il personale  contemplato  dal  presente  decreto  potra'  ricevere
compensi o indennita', per qualsiasi titolo, esclusivamente a  carico
del bilancio del Ministero delle finanze. 
 
  Il personale medesimo non potra'  far  parte  di  alcun  Consiglio,
Comitato o Commissione di carattere permanente o temporaneo,  se  non
debitamente autorizzato,  di  volta  in  volta,  dal  Ministro  delle
finanze.