Art. 8. 
 
 
  Con  decreti  del  Ministro  dalle  finanze  sara'  provveduto   al
trasporto dei fondi dagli stati di previsione dei singoli Ministeri a
quello del Ministero delle finanze, in dipendenza delle  disposizioni
del presente decreto, che andra' in vigore dal 1° febbraio 1923. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 gennaio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                              MUSSOLINI - DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.