Art. 8. Con decreti del Ministro dalle finanze sara' provveduto al trasporto dei fondi dagli stati di previsione dei singoli Ministeri a quello del Ministero delle finanze, in dipendenza delle disposizioni del presente decreto, che andra' in vigore dal 1° febbraio 1923. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - DE STEFANI. Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.