Art. 12 Possono essere trattenuti in servizio presso le ragionerie delle Amministrazioni centrali, per determinazione del Ministro delle finanze, i personali ivi addetti, contemplati alla tabella C annessa al presente decreto, entro i limiti stabiliti nella tabella medesima. Detti personali continuano, a tutti gli effetti, a far parte dei ruoli cui appartengono e verranno restituiti ai servizi propri dei ruoli medesimi, quando cio' sia riconosciuto opportuno, previo accordo fra i Ministri interessati. In relazione alla cessazione dal servizio presso le ragionerie centrali dei personali di cui alla suddetta tabella C potranno essere riveduti i ruoli di cui all'articolo 8 per le necessarie modificazioni, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze.