Art. 12 
 
 
  Possono essere trattenuti in servizio presso  le  ragionerie  delle
Amministrazioni  centrali,  per  determinazione  del  Ministro  delle
finanze, i personali ivi addetti, contemplati alla tabella C  annessa
al presente decreto, entro i limiti stabiliti nella tabella medesima. 
 
  Detti personali continuano, a tutti gli effetti, a  far  parte  dei
ruoli cui appartengono e verranno restituiti ai  servizi  propri  dei
ruoli  medesimi,  quando  cio'  sia  riconosciuto  opportuno,  previo
accordo fra i Ministri interessati. 
 
  In relazione alla cessazione  dal  servizio  presso  le  ragionerie
centrali dei personali di cui alla suddetta tabella C potranno essere
riveduti  i  ruoli  di  cui  all'articolo   8   per   le   necessarie
modificazioni, da approvarsi  con  decreto  Reale,  su  proposta  del
Ministro delle finanze.