Art. 11.
Le disposizioni del presente decreto per le quali non sia fissata
una diversa data di attuazione, si applicano per gli iscritti e per
le famiglie degli iscritti che cessino dal servizio a decorrere dal
1° agosto 1923 in poi.
Entro il 31 dicembre 1924 sara' presentato al Parlamento un disegno
di legge per la riforma definitiva della Cassa di previdenza per le
pensioni dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali, nei
riguardi anche dei salariati iscritti per effetto della legge 11
giugno 1916, n. 720.