Art. 13. 
 
 
  Alle spese necessarie per l'applicazione del presente decreto,  per
gli studi tecnici occorrenti alla definitiva riforma della Cassa, per
l'attuazione della riforma stessa e per il  ricupero  dei  contributi
arretrati, sara' provveduto, a carico del  bilancio  della  Cassa  di
previdenza, anche in  deroga  a  qualsiasi  disposizione  sul  lavoro
straordinario nelle Amministrazioni dello Stato. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Racconigi, addi' 7 ottobre 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                             Mussolini - De' Stefani. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 novembre 1923. 
 
    Atti del Governo, registro 218, foglio 69. - Granata.