Art. 2. 
 
 
  Alle pensioni liquidate e da liquidarsi dalla Cassa  di  previdenza
per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli  Enti
locali, agli impiegati inscritti ed  alle  famiglie  degli  impiegati
inscritti cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1°  agosto
1923,  verra'   apportato   un   aumento   secondo   le   percentuali
sottoindicate: 
 
    a) pensioni degli inscritti:  l'ottanta  per  cento  sulle  prime
mille lire; il quaranta per cento  sulle  somme  eccedenti  le  prime
mille lire e non superiori alle lire duemila.  L'aumento  non  potra'
essere in alcun caso inferiore a L. 720; 
 
    b) pensioni delle vedove e  degli  orfani:  l'ottanta  per  cento
sulle prime cinquecento lire;  il  quaranta  per  cento  sulle  somme
eccedenti le prime cinquecento lire e non superiori alle lire  mille.
L'aumento non potra' in alcun caso essere inferiore a L. 480. 
 
  Per le pensioni liquidate e ripartite a norma dell'articolo 30  del
testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915,  n.
968,  gli  aumenti  previsti  dal  presente  articolo  si   applicano
solamente sulla  quota  di  pensione  a  carico  della  Cassa,  fermi
restando i minimi quivi stabiliti. 
 
  Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere  dal
1° agosto 1923.