Art. 2.
Alle pensioni liquidate e da liquidarsi dalla Cassa di previdenza
per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli Enti
locali, agli impiegati inscritti ed alle famiglie degli impiegati
inscritti cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° agosto
1923, verra' apportato un aumento secondo le percentuali
sottoindicate:
a) pensioni degli inscritti: l'ottanta per cento sulle prime
mille lire; il quaranta per cento sulle somme eccedenti le prime
mille lire e non superiori alle lire duemila. L'aumento non potra'
essere in alcun caso inferiore a L. 720;
b) pensioni delle vedove e degli orfani: l'ottanta per cento
sulle prime cinquecento lire; il quaranta per cento sulle somme
eccedenti le prime cinquecento lire e non superiori alle lire mille.
L'aumento non potra' in alcun caso essere inferiore a L. 480.
Per le pensioni liquidate e ripartite a norma dell'articolo 30 del
testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n.
968, gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano
solamente sulla quota di pensione a carico della Cassa, fermi
restando i minimi quivi stabiliti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
1° agosto 1923.