Art. 3.
Gli stipendi utili agli effetti della pensione relativi ai servizi
anteriori al 1° gennaio 1918, saranno aumentati del 100 per cento ai
fini della liquidazione delle pensioni e delle indennita' a favore
degli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza, che cessino dal
servizio nelle condizioni previste dalla lettera a) dell'art. 21 del
testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n.
968, o per una delle cause contemplate nella lettera b) dell'articolo
stesso.