Art. 3. 
 
 
  Gli stipendi utili agli effetti della pensione relativi ai  servizi
anteriori al 1° gennaio 1918, saranno aumentati del 100 per cento  ai
fini della liquidazione delle pensioni e delle  indennita'  a  favore
degli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza,  che  cessino  dal
servizio nelle condizioni previste dalla lettera a) dell'art. 21  del
testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915,  n.
968, o per una delle cause contemplate nella lettera b) dell'articolo
stesso.