Art. 4.
La pensione spettante alle famiglie degli impiegati iscritti alla
Cassa di previdenza, e' commisurata sulla pensione liquidata
all'inscritto o su quella che gli sarebbe spettata tenuto anche conto
del disposto dell'articolo precedente, secondo le aliquote stabilite
dall'art. 8 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in
legge 21 agosto 1921, numero 1144.