Art. 4. 
 
 
  La pensione spettante alle famiglie degli impiegati  iscritti  alla
Cassa  di  previdenza,  e'  commisurata  sulla   pensione   liquidata
all'inscritto o su quella che gli sarebbe spettata tenuto anche conto
del disposto dell'articolo precedente, secondo le aliquote  stabilite
dall'art. 8 del R. decreto 23 ottobre 1919, n.  1970,  convertito  in
legge 21 agosto 1921, numero 1144.