Art. 5. 
 
 
  Nei casi contemplati dall'art. 30 del  testo  unico  approvato  con
decreto Luogotenenziale 17 giugno  1915,  n.  968,  gli  stipendi  da
prendersi per base del riparto  di  cui  al  2°  comma  dell'articolo
stesso, sono quelli effettivamente  corrisposti  all'impiegato  dagli
Enti obbligati e dagli Enti non obbligati  al  contributo,  aumentati
secondo le disposizioni del precedente art. 3.