Art. 5.
Nei casi contemplati dall'art. 30 del testo unico approvato con
decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, gli stipendi da
prendersi per base del riparto di cui al 2° comma dell'articolo
stesso, sono quelli effettivamente corrisposti all'impiegato dagli
Enti obbligati e dagli Enti non obbligati al contributo, aumentati
secondo le disposizioni del precedente art. 3.