Art. 6.
A decorrere dal 1° agosto 1923 il minimo di pensione stabilito
dall'art. 21 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17
giugno 1915, n. 968, e' aumentato di L. 720 e quello stabilito
dall'art. 24 del testo unico predetto e' aumentato di L. 480.