Art. 6. 
 
 
  A decorrere dal 1° agosto 1923  il  minimo  di  pensione  stabilito
dall'art. 21 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17
giugno 1915, n. 968, e'  aumentato  di  L.  720  e  quello  stabilito
dall'art. 24 del testo unico predetto e' aumentato di L. 480.