Art. 8. 
 
 
  Ogni campagna di guerra e' calcolata come un anno di servizio utile
per la pensione, senza che gli iscritti  debbano  pagare  alla  Cassa
alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente. 
 
  Il valore capitale relativo all'aumento della  pensione  dipendente
dal riconoscimento delle campagne di guerra, verra' corrisposto  alla
Cassa  di  previdenza,  all'atto  delle  singole  liquidazioni,   dal
Ministero dell'interno.