Art. 8.
Ogni campagna di guerra e' calcolata come un anno di servizio utile
per la pensione, senza che gli iscritti debbano pagare alla Cassa
alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.
Il valore capitale relativo all'aumento della pensione dipendente
dal riconoscimento delle campagne di guerra, verra' corrisposto alla
Cassa di previdenza, all'atto delle singole liquidazioni, dal
Ministero dell'interno.