Art. 9. 
 
 
  Il 2° comma dell'art. 21 del  testo  unico  approvato  con  decreto
Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, e' sostituito dal seguente: 
 
  «Quando  occorra  la  valutazione  di   servizi   utili   al   solo
raggiungimento dei 25 anni necessari  per  conseguire  il  diritto  a
pensione,   l'assegno   dovuto   e'   quello    teorico    risultante
dall'applicazione della tabella A in corrispondenza dei soli anni  di
regolare servizio, per i quali venne pagato il contributo».