Art. 9.
Il 2° comma dell'art. 21 del testo unico approvato con decreto
Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, e' sostituito dal seguente:
«Quando occorra la valutazione di servizi utili al solo
raggiungimento dei 25 anni necessari per conseguire il diritto a
pensione, l'assegno dovuto e' quello teorico risultante
dall'applicazione della tabella A in corrispondenza dei soli anni di
regolare servizio, per i quali venne pagato il contributo».