Art. 4. 
 
 
  Le sistemazioni a ruolo di  cui  ai  precedenti  articoli  potranno
avere,  per  gli  agenti  gia'  in   servizio   dell'Amministrazione,
decorrenza retroattiva ai soli effetti di anzianita' e  di  carriera;
agli effetti finanziari avranno  vigore  dalla  data  successiva  che
sara' indicata dal provvedimento di nomina.