Art. 5.
Gli avventizi non saranno sostituiti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Racconigi, addi' 15 ottobre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Carnazza - De' Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 162. - Granata.