Art. 2 
 
 
  La guardia d'onore dovra' essere scelta - in numero di  due  alunni
per ogni classe - tra i discepoli delle scuole elementari superiori e
delle scuole medie di primo  grado  (ginnasio  inferiore  -  istituto
magistrale - istituto tecnico inferiore - scuola complementare). 
 
  La scelta dovra' cadere su quegli alunni che  al  1°  gennaio  1924
saranno risultati i migliori della classe, sia per profitto  che  per
condotta, e, a parita' di  merito,  fra  gli  orfani  di  guerra.  La
designazione e'  fatta,  per  le  scuole  elementari,  dal  direttore
didattico della circoscrizione, e, per  le  medie  dai  singoli  capi
d'istituto. 
 
  La nomina dei prescelti dura fino al 31 luglio 1924,  e  col  primo
agosto successivo le nuove nomine saranno fatte in base ai  risultati
degli esami.