Art. 2 La guardia d'onore dovra' essere scelta - in numero di due alunni per ogni classe - tra i discepoli delle scuole elementari superiori e delle scuole medie di primo grado (ginnasio inferiore - istituto magistrale - istituto tecnico inferiore - scuola complementare). La scelta dovra' cadere su quegli alunni che al 1° gennaio 1924 saranno risultati i migliori della classe, sia per profitto che per condotta, e, a parita' di merito, fra gli orfani di guerra. La designazione e' fatta, per le scuole elementari, dal direttore didattico della circoscrizione, e, per le medie dai singoli capi d'istituto. La nomina dei prescelti dura fino al 31 luglio 1924, e col primo agosto successivo le nuove nomine saranno fatte in base ai risultati degli esami.