Art. 2. 
 
  Entro il termine prefisso dall'articolo seguente per  l'entrata  in
vigore del presente decreto, le Amministrazioni comunali stabiliranno
d'accordo  le  condizioni  dell'unione  ai  sensi  ed  agli   effetti
dell'art. 118 della legge comunale e provinciale. 
 
  Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli  comunali
ai  Commissari  che   siano   incaricati   dell'amministrazione   dei
suindicati Comuni. 
 
  In difetto di dette  deliberazioni  od  in  caso  di  dissenso,  si
provvedera' con decreto del Ministro per l'interno, sentiti la Giunta
provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.