Art. 2. Entro il termine prefisso dall'articolo seguente per l'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni comunali stabiliranno d'accordo le condizioni dell'unione ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale. Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano incaricati dell'amministrazione dei suindicati Comuni. In difetto di dette deliberazioni od in caso di dissenso, si provvedera' con decreto del Ministro per l'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.