VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2572, concernente l'ordinamento degli uffici del personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto; Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 471, di proroga del termine per il riordinamento dei servizi dipendenti dalla soppressa Direzione generale del Fondo per il culto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia, e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Gli uffici della Direzione generale del Fondo per il culto sono soppressi col 31 dicembre 1924. Il patrimonio amministrato dalla detta Direzione generale costituira' un ente autonomo, annesso al Ministero della giustizia e degli affari di culto, mantenendo il titolo di Fondo per il culto, col proprio Consiglio di amministrazione e con bilancio separato e distinto da quello statale. Tale patrimonio sara' gestito dal direttore generale degli affari di culto dell'anzidetto Ministero, con la qualita' di amministratore, secondo i fini stabiliti dalla legge 7 luglio 1866, numero 3036. Lo stesso direttore generale, nella su espressa qualita' di amministratore del Fondo per il culto, avra' anche la gestione del Fondo speciale di religione e beneficenza per la citta' di Roma, ai termini delle leggi 19 giugno 1873, numero 1402 e l4 luglio 1887, n. 4728. L'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la citta' di Roma, e' parificata nei diritti e nelle prerogative alle Amministrazioni centrali dello Stato, e conserva le esenzioni ed agevolazioni fiscali ad essa riconosciute.