Art. 2 
 
 
  Spetta al Ministero della giustizia e  degli  affari  di  culto  di
provvedere: 
 
    1°  alla  preparazione,  sentiti   i   rispettivi   Consigli   di
amministrazione, dei progetti dei bilanci preventivi e dei  resoconti
annuali del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza
per la citta' di Roma, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento,
a cura del Ministro per  le  finanze,  ai  sensi  dell'art.  139  del
regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, approvato col R.
decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
 
    2° all'accertamento della natura giuridica degli enti  di  fronte
alle leggi di soppressione; 
 
    3° ai concentramenti delle monache; 
 
    4° ai pareri in merito ai  concentramenti  delle  istituzioni  di
beneficenza; 
 
    5° alla chiusura delle chiese al culto; 
 
    6°  all'azienda  dei  compensi  ai   danneggiati   dalle   truppe
borboniche; 
 
    7° alla revisione delle risoluzioni e dei provvedimenti presi dal
Fondo per il culto nei limiti e  secondo  le  norme  assegnate  dalla
legge  7  luglio  1866,  n.  5036  e  deliberati  dal  Consiglio   di
amministrazione del Fondo stesso, che  pero'  non  abbiano  carattere
definitivo, ognora quando sia portato contro i medesimi opposizione o
gravame dalle parti  interessate,  sentito  sempre  il  Consiglio  di
Stato, allorche' si tratti di affari nei quali  abbia  deliberato  il
Consiglio di amministrazione su indicato; 
 
    8° alla concessione, sentito il Ministero  degli  affari  esteri,
dei sussidi ai missionari ed agli altri sacerdoti  all'estero;  degli
assegni per manutenzione ed ufficiatura di chiese e  cappelle  aperte
al culto cattolico nelle Colonie e all'estero;  delle  sovvenzioni  a
beneficio delle Missioni italiane in  Oriente;  del  godimento  delle
pensioni all'estero. 
 
  Ad esso spettano inoltre tutti gli affari che  non  siano  di  mera
amministrazione, ma importino risoluzioni di  massima,  o  riflettano
direttive generali di Governo.