Art. 2 Spetta al Ministero della giustizia e degli affari di culto di provvedere: 1° alla preparazione, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione, dei progetti dei bilanci preventivi e dei resoconti annuali del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la citta' di Roma, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento, a cura del Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 139 del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827; 2° all'accertamento della natura giuridica degli enti di fronte alle leggi di soppressione; 3° ai concentramenti delle monache; 4° ai pareri in merito ai concentramenti delle istituzioni di beneficenza; 5° alla chiusura delle chiese al culto; 6° all'azienda dei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche; 7° alla revisione delle risoluzioni e dei provvedimenti presi dal Fondo per il culto nei limiti e secondo le norme assegnate dalla legge 7 luglio 1866, n. 5036 e deliberati dal Consiglio di amministrazione del Fondo stesso, che pero' non abbiano carattere definitivo, ognora quando sia portato contro i medesimi opposizione o gravame dalle parti interessate, sentito sempre il Consiglio di Stato, allorche' si tratti di affari nei quali abbia deliberato il Consiglio di amministrazione su indicato; 8° alla concessione, sentito il Ministero degli affari esteri, dei sussidi ai missionari ed agli altri sacerdoti all'estero; degli assegni per manutenzione ed ufficiatura di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nelle Colonie e all'estero; delle sovvenzioni a beneficio delle Missioni italiane in Oriente; del godimento delle pensioni all'estero. Ad esso spettano inoltre tutti gli affari che non siano di mera amministrazione, ma importino risoluzioni di massima, o riflettano direttive generali di Governo.