Art. 4 
 
 
  La gestione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e  di
religione nella citta' di Roma continuera'  ad  essere  curata,  alla
dipendenza della predetta Direzione generale degli  affari  di  culto
nel Ministero della giustizia, dalle  intendenze  di  finanza,  dagli
uffici del registro o del demanio, dagli ispettori  demaniali  e  del
Fondo per il culto, dalle delegazioni  o  direzioni  provinciali  del
tesoro e dalle sezioni di tesoreria, come prescrivono il  regolamento
21 luglio 1866, n. 3070, la legge 15 agosto  1867,art.  3848,  il  R.
decreto 26 settembre 1869, n. 3286, il regolamento 18 dicembre  1869,
n. 5397, la legge 22 giugno 1874, n. 1962, il regolamento 29  ottobre
1874, n. 2189, la legge 14 luglio 1887, numero 4728,  il  regolamento
20 agosto 1897, n. 512, ed ogni altra disposizione in vigore.