Art. 4 La gestione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma continuera' ad essere curata, alla dipendenza della predetta Direzione generale degli affari di culto nel Ministero della giustizia, dalle intendenze di finanza, dagli uffici del registro o del demanio, dagli ispettori demaniali e del Fondo per il culto, dalle delegazioni o direzioni provinciali del tesoro e dalle sezioni di tesoreria, come prescrivono il regolamento 21 luglio 1866, n. 3070, la legge 15 agosto 1867,art. 3848, il R. decreto 26 settembre 1869, n. 3286, il regolamento 18 dicembre 1869, n. 5397, la legge 22 giugno 1874, n. 1962, il regolamento 29 ottobre 1874, n. 2189, la legge 14 luglio 1887, numero 4728, il regolamento 20 agosto 1897, n. 512, ed ogni altra disposizione in vigore.