Art. 5 Saranno esercitate, senza limitazione di somma, le facolta' gia' accordate agli intendenti di finanza coi decreti Reali 11 luglio 1891, n. 441, e 16 novembre 1922, n. 1586, nonche' coi decreti Ministeriali 30 settembre 1891; 13 giugno 1895 e 26 ottobre 1922, nelle seguenti materie: a) annullamento definitivo di crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, oppure duplicatamente iscritti o rinviati da uno ad altro ufficio; b) trasporto di crediti di incerta esazione dai campioni o libri debitori certi a quello delle entrate dubbie; c) approvazione di atti di affrancazione di prestazioni varie e annullamento dei relativi articoli iscritti nei libri debitori; d) approvazione di atti di commutazione, in denaro, di rendite in natura; e) approvazione di atti di affitto di beni immobili e di affitto o appalto di prestazioni in natura; f) approvazione di atti recognitori di debito verso l'Amministrazione; g) pagamento d'imposte e tasse; indennita' di giro; spese e tasse prenotate a debito nei giudizi, spese di liti dovute alle controparti; competenze ai delegati erariali; spese di stampa per memorie legali, citazioni, bandi, editti, avvisi,ecc.; spese d'inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei Fogli degli annunzi legali; spese anticipate dai contabili per trasferte e soggiorno a testimoni, funzionari dell'ordine giudiziario, uscieri, messi intimatori, inservienti comunali, commissari per custodia di cose pignorate, per indennita' e competenze ai periti giudiziari, e per copie di atti da prodursi in giudizio, spese per stipulazione di atti, volture catastali, redazione e copiatura di ruoli esecutivi, prese di possesso di beni, perizie amministrative, accessi d'ingegneri sopra luogo per verifiche, identificazioni, collaudi e per qualunque altro servizio tecnico d'interesse dell'Amministrazione; spese ipotecarie. Se alcuno degli atti indicati alle lettere c), d), e), f) di questo articolo dovesse essere stipulato negli uffici della Intendenza, dovra' intervenire in tale atto non l'intendente in persona, ma altro funzionario delegato, affinche' non sia menomata la facolta' di approvazione all'intendente medesimo concessa con il presente articolo. La facolta' di approvazione non si estende ai casi nei quali su gli atti da approvarsi sia da promuoversi la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto ai termini dell'art. 4 del regolamento 21 luglio 1866, n. 3070, oppure il parere del Consiglio di Stato, giusta il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato 213 maggio 1924, n. 827. Altrettanto e' detto per l'annullamento dei erediti inesigibili, di cui alla lettera a) del presente articolo.