Art. 5 
 
 
  Saranno esercitate, senza limitazione di somma,  le  facolta'  gia'
accordate agli intendenti di finanza  coi  decreti  Reali  11  luglio
1891, n. 441, e 16  novembre  1922,  n.  1586,  nonche'  coi  decreti
Ministeriali 30 settembre 1891; 13 giugno 1895  e  26  ottobre  1922,
nelle seguenti materie: 
 
    a) annullamento definitivo di crediti riconosciuti  assolutamente
inesigibili  o  insussistenti,  oppure  duplicatamente   iscritti   o
rinviati da uno ad altro ufficio; 
 
    b) trasporto di crediti di incerta esazione dai campioni o  libri
debitori certi a quello delle entrate dubbie; 
 
    c) approvazione di atti di affrancazione di prestazioni  varie  e
annullamento dei relativi articoli iscritti nei libri debitori; 
 
    d) approvazione di atti di commutazione, in denaro, di rendite in
natura; 
 
    e) approvazione di atti di affitto di beni immobili e di  affitto
o appalto di prestazioni in natura; 
 
    f)   approvazione   di   atti   recognitori   di   debito   verso
l'Amministrazione; 
 
    g) pagamento d'imposte e tasse; indennita' di giro; spese e tasse
prenotate  a  debito  nei  giudizi,  spese  di   liti   dovute   alle
controparti; competenze ai delegati erariali;  spese  di  stampa  per
memorie  legali,  citazioni,  bandi,   editti,   avvisi,ecc.;   spese
d'inserzione nella Gazzetta  Ufficiale  e  nei  Fogli  degli  annunzi
legali; spese anticipate dai contabili per trasferte  e  soggiorno  a
testimoni,  funzionari  dell'ordine   giudiziario,   uscieri,   messi
intimatori, inservienti comunali, commissari  per  custodia  di  cose
pignorate, per indennita' e competenze ai periti  giudiziari,  e  per
copie di atti da prodursi in  giudizio,  spese  per  stipulazione  di
atti, volture catastali, redazione e copiatura  di  ruoli  esecutivi,
prese  di  possesso  di   beni,   perizie   amministrative,   accessi
d'ingegneri sopra luogo per verifiche,  identificazioni,  collaudi  e
per     qualunque     altro     servizio     tecnico      d'interesse
dell'Amministrazione; spese ipotecarie. 
 
  Se alcuno degli atti indicati alle lettere c), d), e), f) di questo
articolo dovesse essere  stipulato  negli  uffici  della  Intendenza,
dovra' intervenire in tale atto non l'intendente in persona, ma altro
funzionario delegato, affinche'  non  sia  menomata  la  facolta'  di
approvazione  all'intendente  medesimo  concessa  con   il   presente
articolo. 
 
  La facolta' di approvazione non si estende ai casi nei quali su gli
atti da approvarsi sia da promuoversi la deliberazione del  Consiglio
di amministrazione del Fondo per il culto ai termini dell'art. 4  del
regolamento 21 luglio 1866, n. 3070, oppure il parere  del  Consiglio
di Stato, giusta il regolamento per l'amministrazione del  patrimonio
e la contabilita' generale dello Stato 213 maggio 1924, n. 827. 
 
  Altrettanto e' detto per l'annullamento dei erediti inesigibili, di
cui alla lettera a) del presente articolo.