Art. 6 
 
 
  Sono elevate da L. 3000 a L. 10,000 e da uno a tre  anni  i  limiti
entro i quali gli intendenti di finanza  hanno  facolta',  giusta  il
decreto Ministeriale 26 ottobre 1922, di prorogare il  pagamento  dei
crediti del Fondo per il culto, con le dovute garanzie e  formalita',
e con la corrisposta del prescritto interesse. 
 
  E' parimenti elevato alla misura di L. 2000 il limite  fissato  dal
decreto suddetto agli intendenti di finanza per l'autorizzazione, nei
casi di urgenza, dei  lavori  di  riparazione  e  manutenzione  degli
immobili posseduti dal Fondo per il culto e per  il  pagamento  della
relativa spesa. 
 
  Potranno gli intendenti  rinunziare,  mediante  annullamento  degli
articoli di campione, a crediti non superiori a L. 1000, quando siano
stati infruttuosamente tentati, a piu' riprese, e per due  anni,  gli
atti di esecuzione mobiliare, e manchi la garanzia ipotecaria, com'e'
stabilito per il servizio demaniale con  il  R.  decreto  22  gennaio
1922, n. 200. 
 
  Hanno facolta' gli intendenti  di  decidere,  in  primo  grado,  le
controversie amministrative relative alla  liquidazione  ed  esazione
della quota di concorso, e all'accertamento e riscossione delle altre
entrate, sentita, quando occorra, l'avvocatura erariale. 
 
  Le  transazioni  sono  di  esclusiva  competenza,  in  ogni   caso,
dell'Amministrazione del Fondo  per  il  culto,  sentito  il  proprio
Consiglio di amministrazione.