Art. 6 Sono elevate da L. 3000 a L. 10,000 e da uno a tre anni i limiti entro i quali gli intendenti di finanza hanno facolta', giusta il decreto Ministeriale 26 ottobre 1922, di prorogare il pagamento dei crediti del Fondo per il culto, con le dovute garanzie e formalita', e con la corrisposta del prescritto interesse. E' parimenti elevato alla misura di L. 2000 il limite fissato dal decreto suddetto agli intendenti di finanza per l'autorizzazione, nei casi di urgenza, dei lavori di riparazione e manutenzione degli immobili posseduti dal Fondo per il culto e per il pagamento della relativa spesa. Potranno gli intendenti rinunziare, mediante annullamento degli articoli di campione, a crediti non superiori a L. 1000, quando siano stati infruttuosamente tentati, a piu' riprese, e per due anni, gli atti di esecuzione mobiliare, e manchi la garanzia ipotecaria, com'e' stabilito per il servizio demaniale con il R. decreto 22 gennaio 1922, n. 200. Hanno facolta' gli intendenti di decidere, in primo grado, le controversie amministrative relative alla liquidazione ed esazione della quota di concorso, e all'accertamento e riscossione delle altre entrate, sentita, quando occorra, l'avvocatura erariale. Le transazioni sono di esclusiva competenza, in ogni caso, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, sentito il proprio Consiglio di amministrazione.