Art. 7 
 
 
  In conformita' di quanto e' disposto con l'art. 10 lettera  c)  del
R. decreto 22 gennaio 1922, n. 200, per la  tassa  di  manomorta  gli
uffici del registro e  del  demanio  devono  liquidare  la  quota  di
concorso dovuta dagli Enti  ecclesiastici  al  Fondo  per  il  culto,
giusta l'art. 31 della legge 7 luglio  1866,  n.  3036.  iscrivere  i
crediti sul campione certo e  provvedere  alla  relativa  riscossione
senza bisogno della preventiva autorizzazione della Intendenza. 
 
  Possono gli uffici stessi concedere dilazioni  al  pagamento  delle
quote di  concorso  e  delle  altre  entrate  date  loro  in  carico,
limitatamente alla somma di L. 2000, e per una durata non superiore a
sei mesi, col relativo interesse legale, e con le dovute  garanzie  e
formalita'. 
 
  Anche gli ispettori del registro e del fondo per il  culto  possono
concedere dilazioni, negli uffici presso i quali si trovino  a  causa
delle loro funzioni, per una durata non superiore ad un  anno  e  nel
limite di L. 3000, egualmente con le dovute garanzie e  formalita'  e
con l'interesse legale. 
 
  Gli atti che saranno stipulati  dagli  uffici  suindicati  dovranno
essere sottoposti all'approvazione dell'intendente di finanza. 
 
  Gli ispettori potranno anche disporre ed effettuare,  in  occasione
delle loro visite agli uffici, l'annullamento  dei  carichi  erronei,
duplicati, rinviati, dismessi od affrancati, nonche' il trasporto dei
crediti incerti al campione delle  entrate  dubbie,  chiedendo  pero'
alla Intendenza la emissione del relativo foglio di variazione  della
lista di carico, quando nulla abbia da osservare in contrario. 
 
  Provvederanno le Delegazioni del tesoro alla voltura degli assegni,
in occasione di cambiamento di titolare, compresi quelli  iscritti  a
favore d'investiti di benefici ecclesiastici, di economi  spirituali,
rettori di chiese, ecc.