Art. 7 In conformita' di quanto e' disposto con l'art. 10 lettera c) del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 200, per la tassa di manomorta gli uffici del registro e del demanio devono liquidare la quota di concorso dovuta dagli Enti ecclesiastici al Fondo per il culto, giusta l'art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036. iscrivere i crediti sul campione certo e provvedere alla relativa riscossione senza bisogno della preventiva autorizzazione della Intendenza. Possono gli uffici stessi concedere dilazioni al pagamento delle quote di concorso e delle altre entrate date loro in carico, limitatamente alla somma di L. 2000, e per una durata non superiore a sei mesi, col relativo interesse legale, e con le dovute garanzie e formalita'. Anche gli ispettori del registro e del fondo per il culto possono concedere dilazioni, negli uffici presso i quali si trovino a causa delle loro funzioni, per una durata non superiore ad un anno e nel limite di L. 3000, egualmente con le dovute garanzie e formalita' e con l'interesse legale. Gli atti che saranno stipulati dagli uffici suindicati dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'intendente di finanza. Gli ispettori potranno anche disporre ed effettuare, in occasione delle loro visite agli uffici, l'annullamento dei carichi erronei, duplicati, rinviati, dismessi od affrancati, nonche' il trasporto dei crediti incerti al campione delle entrate dubbie, chiedendo pero' alla Intendenza la emissione del relativo foglio di variazione della lista di carico, quando nulla abbia da osservare in contrario. Provvederanno le Delegazioni del tesoro alla voltura degli assegni, in occasione di cambiamento di titolare, compresi quelli iscritti a favore d'investiti di benefici ecclesiastici, di economi spirituali, rettori di chiese, ecc.