Art. 8 
 
 
  Il Fondo per il culto dovra' effettuare e portare a compimento  non
oltre il 31 dicembre 1925, tutte le liquidazioni di assegno a  favore
del clero, per le  quali  era  stata  gia'  presentata  domanda  alla
pubblicazione del R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. 
 
  Dovra' inoltre curare che alla chiusura dell'esercizio 1924-25  sia
sistemato  il  carico  di  esazione   con   la   eliminazione   dalle
contabilita' e dalle altre scritture, nonche' dal bilancio, di  tutte
le partite erronee, insussistenti o assolutamente inesigibili. 
 
  All'uopo, di concerto col Ministero delle finanze, potra' assumersi
in servizio temporaneo adeguato personale, nei modi e nei  limiti  di
cui all'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, modificato
con l'art. 61 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.