Art. 8 Il Fondo per il culto dovra' effettuare e portare a compimento non oltre il 31 dicembre 1925, tutte le liquidazioni di assegno a favore del clero, per le quali era stata gia' presentata domanda alla pubblicazione del R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Dovra' inoltre curare che alla chiusura dell'esercizio 1924-25 sia sistemato il carico di esazione con la eliminazione dalle contabilita' e dalle altre scritture, nonche' dal bilancio, di tutte le partite erronee, insussistenti o assolutamente inesigibili. All'uopo, di concerto col Ministero delle finanze, potra' assumersi in servizio temporaneo adeguato personale, nei modi e nei limiti di cui all'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, modificato con l'art. 61 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.