Art. 9 Restano in vigore tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia, che non siano incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. Per l'esercizio finanziario 1924-25 la gestione delle aziende di cui trattasi, avra' effetto in base ai bilanci separati per il Fondo per il culto e per il Fondo di religione e beneficenza nella citta' di Roma presentati al Parlamento e divenuti esecutivi in virtu' della legge sull'esercizio provvisorio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 giugno 1924. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Oviglio - De' Stefani. Visto, Il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1924. Atti del Governo, registro 226, foglio 76. - Granata.