Art. 9 
 
 
  Restano in vigore  tutte  le  precedenti  disposizioni  vigenti  in
materia,  che  non  siano  incompatibili  con  quelle  contenute  nel
presente decreto. 
 
  Per l'esercizio finanziario 1924-25 la gestione  delle  aziende  di
cui trattasi, avra' effetto in base ai bilanci separati per il  Fondo
per il culto e per il Fondo di religione e beneficenza  nella  citta'
di Roma presentati al Parlamento e divenuti esecutivi in virtu' della
legge sull'esercizio provvisorio. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 giugno 1924. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                   Mussolini - Oviglio - De' Stefani. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1924. 
 
    Atti del Governo, registro 226, foglio 76. - Granata.