Art. 2 Con decorrenza dal 1° aprile 1925, e fino al 30 giugno 1928, la congrua dei parroci di Roma e' elevata a lire seimila ed estesa a tutti i titolari delle parrocchie attualmente esistenti nella Capitale. Le disposizioni di cui alla lettera c) n. 2° del precedente articolo 1 sono applicate, con la decorrenza medesima, e fino al 30 giugno 1928, anche ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.