Art. 2 
 
 
  Con decorrenza dal 1° aprile 1925, e fino al  30  giugno  1928,  la
congrua dei parroci di Roma e' elevata a lire  seimila  ed  estesa  a
tutti  i  titolari  delle  parrocchie  attualmente  esistenti   nella
Capitale. 
 
  Le disposizioni di  cui  alla  lettera  c)  n.  2°  del  precedente
articolo 1 sono applicate, con la decorrenza medesima, e fino  al  30
giugno 1928, anche ai membri delle chiese collegiate che, ai  termini
della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.