Art. 3 
 
 
  A decorrere dal 6 aprile 1925, e fino alla rata di  scadenza  al  5
luglio 1928, gli assegni ai membri delle collegiate e agli  investiti
di  benefici  e  cappellanie  soppresse  e  le  pensioni   monastiche
corrisposti  dall'amministrazione  del  fondo  per  il   culto   sono
raddoppiati.