Art. 4 
 
 
  Il limite di spesa di lire ottocentomila, stabilito dalla legge  23
marzo 1853, n. 1485, per la concessione di assegni o sussidi al clero
dell'isola di Sardegna, facenti carico all'amministrazione del  fondo
per il culto, e' elevato, per l'esercizio finanziario 1924-25, a lire
novecentoventimila e per gli esercizi finanziari 1925-26,  1926-27  e
1927-28, a lire un milione duecentottantamila.