Art. 4 Il limite di spesa di lire ottocentomila, stabilito dalla legge 23 marzo 1853, n. 1485, per la concessione di assegni o sussidi al clero dell'isola di Sardegna, facenti carico all'amministrazione del fondo per il culto, e' elevato, per l'esercizio finanziario 1924-25, a lire novecentoventimila e per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27 e 1927-28, a lire un milione duecentottantamila.