Art. 6 Per provvedere alle concessioni di cui ai precedenti articoli e' elevato: a) di lire otto milioni trecentosettantacinquemila per l'esercizio finanziario 1924-25, e di lire trentatre milioni cinquecentomila per ciascuno degli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27 e 1927-28, il contributo dello Stato al fondo per il culto, di cui ai Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio 1922, n. 164; b) di lire centoventicinquemila per l'esercizio finanziario 1924-25, e di lire cinquecentomila per ciascuno degli esercizi finanziari 1925-26, 1926- 27 e 1927-28, il contributo annuo dello Stato al fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma, ai termini dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906.