Art. 6 
 
 
  Per provvedere alle concessioni di cui ai  precedenti  articoli  e'
elevato: 
 
    a)  di   lire   otto   milioni   trecentosettantacinquemila   per
l'esercizio  finanziario  1924-25,  e  di  lire   trentatre   milioni
cinquecentomila  per  ciascuno  degli  esercizi  finanziari  1925-26,
1926-27 e 1927-28, il contributo dello Stato al fondo per  il  culto,
di cui ai Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio  1922,
n. 164; 
 
    b)  di  lire  centoventicinquemila  per  l'esercizio  finanziario
1924-25, e  di  lire  cinquecentomila  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari 1925-26, 1926- 27 e 1927-28,  il  contributo  annuo  dello
Stato al fondo di beneficenza e religione nella citta'  di  Roma,  ai
termini dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo  stato  di
previsione della spesa del  Ministero  del  Tesoro,  per  l'esercizio
finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno  1920,  n.
906.