Art. 6. 
 
  Al personale delle Provincie che sia dispensato  dal  servizio  per
soppressione o riduzione di organici  in  applicazione  del  presente
decreto puo' essere fatto il trattamento stabilito dall'art. 3 del R.
decreto 27 maggio 1923, n. 1177. 
 
  Al detto personale non e' applicabile - per la durata di due  anni,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto - il
limite di eta' per l'ammissione ai concorsi presso le Amministrazioni
provinciali, ed e' attribuito - nei concorsi stessi e per la medesima
durata anzidetta - titolo di preferenza, a parita' di merito. 
 
  Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio per soppressione  o
riduzione di organici in applicazione del presente decreto e' ammesso
soltanto ricorso al Ministro per l'interno  che  decide  con  decreto
contro il quale non e' consentito gravame ne' in sede amministrativa,
ne' in sede giurisdizionale.