Art. 6. Al personale delle Provincie che sia dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di organici in applicazione del presente decreto puo' essere fatto il trattamento stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177. Al detto personale non e' applicabile - per la durata di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto - il limite di eta' per l'ammissione ai concorsi presso le Amministrazioni provinciali, ed e' attribuito - nei concorsi stessi e per la medesima durata anzidetta - titolo di preferenza, a parita' di merito. Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio per soppressione o riduzione di organici in applicazione del presente decreto e' ammesso soltanto ricorso al Ministro per l'interno che decide con decreto contro il quale non e' consentito gravame ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.